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DEPOSITO

Il Notaio può ricevere in deposito documenti, somme di denaro e valori, con l’obbligo di restituirli, su richiesta, al depositante o a terzi indicati dal depositante stesso. Il deposito consente di dare certezza sulla conservazione del documento e sulla circostanza che esso, nella data indicata nel verbale di deposito, è stato consegnato al Notaio depositante.

Inoltre, se della stipula del contratto viene incaricato lo stesso Notaio, che lo riceverà per atto pubblico o con scrittura privata da lui autenticata, è possibile per le parti ricorrere alla disciplina del c.d. “deposito prezzo”. Ai sensi del comma 63 lett. c), dell’art. 1 della Legge 2013 n.147, il Notaio può ricevere in deposito l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito. Il deposito del prezzo consente una maggiore tutela per le parti dell’atto e, in particolare, per l’acquirente del bene immobile o dell’azienda; in caso di deposito del prezzo, infatti, il Notaio consegna al venditore il prezzo o il corrispettivo ricevuto dall’acquirente solo una volta eseguite la registrazione e la pubblicità dell’atto, ai sensi della normativa vigente, e verificata l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti. Inoltre, se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il Notaio stesso svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

Il cliente, qualora intenda avvalersi del sistema sopra descritto o qualora ritenga necessario ottenere ulteriori informazioni con riguardo alla disciplina del “deposito prezzo”, può e deve rivolgersi allo Studio Notarile. In caso di esercizio del “deposito prezzo” il Notaio chiederà il pagamento di un ulteriore corrispettivo, commisurato all’entità e alla complessità dell’incarico affidatogli.